Referendum

Il 22 e il 23 marzo si vota per il Referendum costituzionale. Cosa c’è in ballo? Sulla tematica abbiamo intervista Roberto De Angelis di Giuristi Democratici. Risposte che fanno capire che la posta in gioco è molto alta.

No netto e chiaro al referendum costituzionale del 22 e 23 marzo. Perché?
L’attuale governo, impaziente di scassinare la costituzione repubblicana ed antifascista, consapevole di poter ottenere l’appoggio della camera penale che ha nel suo statuto la separazione delle carriere, ha emanato la legge astutamente definita “costituzionale” e non come più correttamente avrebbe dovuto di “revisione costituzionale” che manomette gli artt. 87,102, 104,105, 106, 107 e 110 della carta, ben 7 articoli.
La riforma smantella il Consiglio Superiore della magistratura, forma 2 csm inquirente e giudicante, e l’alta corte disciplinare, entrambi i csm sono presieduti dal Presidente della Repubblica e ne fanno parte il primo presidente ed il procuratore generale della cassazione, 33 persone, formati da 2/3 magistrati a sorte tra migliaia ed 1/3 da membri parlamento estratti a sorte da un bacino di parlamentari di cui si ignora il numero, in quanto verrà definito da una legge ordinaria. L’alta corte sarà formata da quindici giudici, tre nominati dal Pdr, tre estratti a sorte da un bacino stabilito dal parlamento, 6 giudici e tre requirenti a sorte tra migliaia.

Le sentenze non si impugneranno in Cassazione ma di fronte ad altra sezione della stessa corte. La diversità dei metodi
dei sorteggi (togati, laici), apre al predominio sostanziale, sia pure astrattamente non numerico, dei componenti laici che molto probabilmente saranno, quantomeno in prevalenza, espressione di un’unica visione (specialmente se la legge ordinaria di attuazione non dovesse confermare la maggioranza qualificata per l’elezione nell’elenco; e definisse un modesto bacino di estrazione), avendo di fronte persone che probabilmente non si conoscono, prive di esperienza di consigli giudiziari.
Se consideriamo solo la definizione della legge: ”separazione delle carriere”, si è fatto ricorso a revisione costituzionale al fine di introdurre discipline che avrebbero potuto aversi per le vie ordinarie. D’altronde, la c.d. separazione delle carriere, c’è già, il passaggio dall’una all’altra funzione è stato fortemente ostacolato e ridotto ad uno soltanto per l’intera attività di servizio, nei primi nove anni di carriera ed al di fuori dello stesso distretto di corte d’appello. Avrebbero potuto vietare il passaggio da una funzione all’altra con legge ordinaria. Il ricorso allo strumento della
legge di revisione costituzionale si deve al fatto che il vero obiettivo della riforma non è quello di separare né le carriere né le funzioni, che già sono ben distinte, bensì di smantellare il consiglio superiore della magistratura scindendolo in due e, a un tempo, privandolo del potere disciplinare, che viene ad appuntarsi in capo ad un’alta corte.
E’ inaccettabile che un’innovazione costituzionale così rilevante si abbia a colpi di maggioranza, senza alcun dibattito parlamentare, le logiche di schieramento in relazione alle innovazioni costituzionali devono fare un passo indietro, come lo si è fatto alla costituente, allorquando l’intesa tra i partiti protagonisti della lotta di resistenza non ha risentito della crisi di governo del 1947.
La disciplina oggi varata è inutile, non risolvendo – per esplicita ammissione dello stesso ministro della giustizia – nessuno degli annosi problemi che affliggono l’amministrazione della giurisdizione, a partire da quelli concernenti l’efficienza, i tempi di durata dei processi, gli errori giudiziari, il sovraffollamento carcerario. E’ volta esclusivamente ad indebolire la magistratura, che fa parte di quegli organi di bilanciamento che tanto danno fastidio ai fautori di governi “forti”.

Giuristi Democratici si schiera a favore del No? Quali i rischi per l’indipendenza della Magistratura?
La scelta dei Costituenti fu netta: garantire che la Magistratura ordinaria intera, giudici e pubblici ministeri, fosse indipendente rispetto al potere politico istituzionale. Il Consiglio superiore della magistratura composto sia da rappresentanti dei magistrati tutti, selezionati con il sistema della libera ‘elezione’, che da membri ‘laici’ a loro volta ‘eletti’ dal Parlamento, con la presidenza del presidente della Repubblica, ha realizzato la soluzione avanzatissima dei
Costituenti: una piena e nuova indipendenza che si è perfezionata con il distacco istituzionale netto, anche dei pubblici ministeri dalla politica nelle Istituzioni, e in particolare dal potere esecutivo, privato di ogni possibilità di dare disposizioni e ordini e di influire sulle nomine. Ha segnato un netto distacco dalla esperienza della dittatura.
La soluzione dell’unica magistratura in unico CSM aveva appunto l’obiettivo di spezzare anche ogni rapporto esecutivo/pubblico ministero, gli interventi della riforma su estrazione a sorte dei componenti e sottrazione al CSM della materia disciplinare nulla hanno a che vedere con la separazione delle carriere. L’informazione diffusa soprattutto dai mass media del trattarsi di “riforma della separazione delle carriere” è assolutamente fuorviante, se non strumentale.
Il mutato ruolo del pubblico ministero risentirà pesantemente della separazione radicale dagli organi giudicanti, non ponendosi più al servizio della verità processuale, in una posizione cioè di imparzialità ed indipendenza che è una delle garanzie fondamentali, irrinunziabili, cui i cittadini hanno per costituzione diritto. Lo scostamento del pm dalla “cultura della giurisdizione” non può che farlo attrarre, fatalmente, dalla cultura della politica.
L’affermazione testuale che riconosce l’autonomia e l’indipendenza dell’ufficio in parola nell’art.104 non è di certo sufficiente o rassicurante, l’indicazione di ordine teorico-astratto si trova anche nelle costituzioni delle peggiori dittature: Iran, Corea del nord, Russia. Francamente inquietante è, poi, il candido commento fatto dallo stesso ministro secondo cui le forze politiche di opposizione dovrebbero caldeggiare esse pure una riforma che potrebbe tornare loro utile qualora, alla prossima tornata elettorale, dovessero divenire di maggioranza.
Le motivazioni della riforma si basano su un effetto ottico distorsivo: la conformazione della figura del pm, tratteggiata in termini tali da indurre a ritenere che sarà in tutto e per tutto equordinata a quella dell’imputato.
Specie con l’utilizzo diffuso dell’intelligenza artificiale, gli strumenti di cui dispone la pubblica accusa non sono lontanamente comparabili con quelli in dotazione della parte privata: il pm ha le intercettazioni, i sequestri, gli interrogatori, la guardia di finanza, polizia, carabinieri, l’imputato ha gli investigatori privati con scarse possibilità di indagine e costi proibitivi per la maggior parte della popolazione; anche molti strenui difensori del sistema accusatorio riconoscono questa disparità incolmabile.
Se è lo stesso pm che a volte, chiede l’assoluzione, perché mai separarlo dal giudice? e ancora se, richiesta la condanna, il giudice manda poi assolto l’imputato ovvero gli commina una pena sensibilmente discosta per entità da quella richiesta dal pm, perché separare le due figure?
Quanto, poi, all’argomento secondo cui il processo accusatorio richiederebbe, quale suo naturale corollario, la separazione delle carriere, vi si può opporre che l’innovazione in parola tornerebbe utile qualora fossero frequenti i passaggi dall’una all’altra funzione, sappiamo, però, che così non è, e non può essere. Nel 2024 27 magistrati su 9.000 hanno cambiato ruolo, qual’e’ il problema? io giudicante condanno perché il pm che me lo chiede potrebbe andare al csm e decidere sulla mia carriera? una volta ogni 4 anni si fanno le valutazioni ma non le opera il singolo membro del csm, le scelte sono operate in collegio. Se questo fosse veramente il timore, lo stesso problema, a ben vedere si potrebbe porre anche per i giudici di secondo grado e di cassazione, perché nel voler riformare una sentenza non si dovrebbero sentire condizionati dal fatto che il giudice di primo o secondo grado potrebbe diventare membro del csm?
Scisso l’unico Consiglio, nei due CSM autonomi escono, rispettivamente, giudici da uno e pm dall’altro, ma rimane la presenza dell’avvocatura e dell’accademia. Quindi, dopo la riforma, l’avvocatura continuerà a valutare sia i giudici che i pubblici ministeri. Il che stride, perché nel processo l’avvocatura è e rimane una parte. Quindi all’esito della riforma rimane una sola parte del processo che concorre a valutare, nominare, ecc. i magistrati di entrambe le carriere.
Tornando agli scrupoli suddetti un giudice si dovrebbe sentire condizionato perché in futuro un avvocato difensore potrebbe diventare membro del csm?
Da ultimo rilevo quello che a me sembra una gravissima incoerenza della riforma: come detto si modificano sette articoli della Carta Costituzionale per evitare che un PM possa decidere sulla carriera di un giudice e viceversa, ma si scorda questo principio cardine nella composizione dell’alta corte disciplinare, che inspiegabilmente è formata da pm e giudici e deciderà su quello che è forse l’argomento più sensibile nella carriera di un magistrato.

Come ha valutato la decisione del presidente Mattarella di presiedere de facto una delle recentissime sedute del Consiglio Superiore della Magistratura?
Le parole del ministro della Giustizia, Carlo Nordio, sulle toghe “para-mafiose” avevano aperto una crepa che solo il capo dello Stato poteva ricucire, in maniera del tutto straordinaria Mattarella ha presieduto il Consiglio ed in tale qualità ha chiarito che il Csm è un organo costituzionale meritevole di rispetto da parte di tutte le altre istituzioni; si abbassino i toni della campagna referendaria affinché, qualunque sia il risultato, poi non si debbano raccogliere
macerie.

Perché, a vostro avviso, il governo cavalca questa presunta Riforma. Quali gli obiettivi di fondo?
Le riforme costituzionali vanno viste nel loro insieme, per il modo cioè con cui fanno “sistema”, ciò vale, in particolare, quanto alle mutue implicazioni che si hanno tra la riforma che ci occupa e quella relativa al c.d. premierato elettivo. Mentre si preannunzia un’abnorme espansione del ruolo del presidente del consiglio, si pongono le basi per lo svilimento di quello dei magistrati: pesa sempre di più il ruolo dei politici, con una inusuale spinta alla concentrazione del potere in capo alla persona del premier, e contano sempre di meno gli organi di garanzia, i giudici per un verso, e
il capo dello stato per un altro, menomato dal disegno Meloni proprio nei suoi più qualificanti poteri, la nomina del presidente del consiglio e lo scioglimento anticipato delle camere.
L’ispirazione alla “logica” del divide et impera è di tutta evidenza, avvalorata da un’alta corte chiamata a controllare se stessa, dalla composizione affidata al caso del nuovo csm e dalla frantumazione dell’originario csm.
Spiegabile solo in funzione del disegno suddetto è l’avversione manifestata dalla riforma nei riguardi del modo con cui si è svolta fin qui l’attività disciplinare a carico dei magistrati, dimostratasi equilibrata per svolgimento ed esiti. L’attuale consiliatura, dal 1/2/2023 al 31/12/2025 (il numero delle sentenze è stato, correttamente, valutato tenendo conto non del numero dei procedimenti ma del numero degli incolpati, che possono appunto essere più di uno
in un medesimo procedimento ed avere sorte uguale o differente, ciascuno rappresentando un’autonoma azione disciplinare). Su 199 sentenze, 23 (12%) sono sentenze di non doversi procedere (di cui 15 per cessata appartenenza del magistrato all’ordine giudiziario, 4 per dispensa e 4 per decesso dell’incolpato), 82 (41%) di condanna e 94 (47%) di assoluzione. Le 15 sentenze di non doversi procedere pronunciate a seguito delle dimissioni dell’incolpato
nell’imminenza dell’udienza di discussione possono – per le ragioni che normalmente sottendono la scelta, e insieme alle 4 per dispensa – essere accostate alle sentenze di condanna, sicché la somma delle due tipologie di sentenze.
Il caso Palamara, che viene portato ad esempio dai sostenitori della riforma, in realtà dimostra il buon funzionamento dell’attuale csm: Palamara è stato espulso dalla magistratura ed ha patteggiato la pena di fronte al giudice penale. L’alta corte, inoltre è stata giudicata non compatibile con l’art. 102, cost., per il fatto di porsi come un nuovo giudice speciale: un organo che, viene ad essere investito del potere di controllare se stesso, in palese disprezzo di quanto
dispone l’art. 111, cost. in merito alla impugnazione delle sentenze che violino la legge.
E’ opportuno rilevare che l’art. 105 della riforma crea la possibilità di evitare la prevalenza dei magistrati nei collegi dell’alta corte disciplinare, introducendo a garanzia un inedito “siano rappresentati”. Sappiamo che la riforma nulla scrive sul numero dei membri del collegio e che ha modificato il rapporto dei togati in maniera apparentemente irrilevante: 6 laici 9 togati, anziché 5-10. Se il parlamento o il governo (abbiamo visto l’uso abnorme della questione di
fiducia) decidono che i collegi saranno composti da tre membri, il risultato finale sarà che un collegio, guarda caso, vedrà la prevalenza dei laici. L’azione disciplinare è promossa dal Ministro, oggi Nordio, se il PDR che prossimamente potrebbe chiamarsi Larussa o Meloni, decidesse di assegnare il procedimento a carico di un ipotetico Gratteri, al collegio con prevalenza dei laici il gioco è fatto, l’autogoverno, che prevedeva un collegio misto con prevalenza togata, della magistratura è saltato. E i magistrati si troveranno a subire le decisioni della politica proprio nella sede più pericolosa. Avverrà quanto ho scritto? non è certo, ma diventa possibile e pernicioso dal momento che stanno scrivendo la regola.
Sempre nell’ottica di indebolimento dei corpi intermedi, è aver affidato alla sorte la definizione della fisionomia del csm, in dichiarata avversione nei riguardi di un correntismo interno alla magistratura che di certo non sarà così sradicato né combattuto nelle sue degeneri manifestazioni; di contro, nulla può escludere che, pervengano al nuovo organo di controllo magistrati appartenenti tutti alla medesima corrente.
La reale intenzione degli autori della riforma, “punitiva” – come l’ha qualificata il procuratore generale di Milano in occasione della inaugurazione dell’anno giudiziario – nei riguardi della magistratura, traspare anche da ciò che nella disciplina da essi apprestata non c’è l’introduzione di analoghe norme in relazione alle giurisdizioni speciali, a partire da quella militare.
Potrebbe in futuro delinearsi uno scenario inquietante che veda inquinata la composizione della stessa corte costituzionale da parte di una maggioranza di un governo “pigliatutto”, in grado cioè di controllare ed asservire a sé i membri di estrazione parlamentare ed avere un ruolo determinante in sede di elezione dello stesso capo dello stato cui compete la nomina di una quota rilevante dei componenti il massimo organo di garanzia della legalità costituzionale.

Un’amara riflessione: i pm staccati dalla magistratura decidente in tutto il mondo sono alle dipendenze del governo, immaginiamo con la semplice scelta di dare priorità dove finirebbero i reati dei colletti bianchi, già perseguiti in maniera risibile nel nostro paese, dopo che l’attuale governo ha già abrogato il reato di interesse privato in atti d’ufficio.
Tajani vice pdc e ministro degli esteri ha detto apertamente con un certo candore, che il prossimo passo sarà porre la polizia giudiziari sotto l’esecutivo, come prima della riforma Vassalli, la storia ci ha insegnato che solo dopo che la polizia giudiziaria è stata posta sotto la direzione dei pm sono emersi i grandi processi di “mani pulite” e di mafia, quando la polizia era alle dipendenze dell’esecutivo è stato occultato “l’armadio della vergogna”.

Le consultazioni elettorali nelle ultime tornate hanno risentito di un forte astensionismo. Quali sono le vostre previsioni riguardo la partecipazione al voto?
Non sono capace di fare pronostici, non è il mio mestiere, ovviamente come tutti auspico una grande affluenza. La materia è molto tecnica e non credo che l’opinione pubblica abbia raggiuntolivelli elevati di consapevolezza, questo mi fa temere il peggio ed aumentare la pericolosità della consultazione.
Quanto ritiene siano attendibili i sondaggi sul voto referendario?
La storia più recente ha spesso dimostrato un’inattendibilità dei sondaggi. Su un referendum privo di quorum e su tematiche, come detto molto tecniche e spesso trasversali agli schieramenti politici, credo sia ancora meno attendibili.

 

Di Graziarosa Villani

Giornalista professionista, Laureata in Scienze Politiche (Indirizzo Politico-Internazionale) con una tesi in Diritto internazionale dal titolo "Successione tra Stati nei Trattati" (relatore Luigi Ferrari Bravo) con particolare riferimento alla riunificazione delle due Germanie. Ha scritto per oltre 20 anni per Il Messaggero. E' stata inoltre collaboratrice di Ansa, Il Tempo, Corriere di Civitavecchia, L'Espresso, D La Repubblica delle Donne, Liberazione, Avvenimenti. Ha diretto La Voce del Lago. Direttrice di Gente di Bracciano e Visto da qui Lazio, autrice di Laureato in Onestà (coautore Francesco Leonardis) e de La Notte delle Cinque Lune, Il processo al Conte Everso dell'Anguillara (coautore Biagio Minnucci), presidente dell'Associazione Culturale Sabate, del Comitato per la Difesa del Bacino Lacuale Bracciano-Martignano, vicepresidente del Comitato Pendolari Fl3 Lago di Bracciano. Il suo canale youtube è @graziarosavillani2210