Al via la nuova stagione venatoria, il regolamento per l’introduzione armi nel Parco Bracciano-Martignano. Divieti e autorizzazioni al trasporto di armi da caccia: tutto quello che i cacciatori devono sapere per non commettere reati o incorrere in sanzioni amministrative
Riapre ufficialmente nel Lazio la stagione venatoria 2026/2027: si è partiti il 20 settembre 2026, si arriverà fino al 31 gennaio 2027, lo ha stabilito la Regione Lazio col nuovo Calendario Venatorio. La caccia è totalmente vietata all’interno del territorio protetto del Parco Naturale Regionale Bracciano-Martignano e la legge quadro nazionale (L. 394/91) vieta espressamente anche “l’introduzione, da parte di privati, di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, se non autorizzati”. L’ente di gestione del Parco ha quindi approvato il Regolamento per l’introduzione e il trasporto di armi e di qualsiasi mezzo distruttivo e/o di cattura della fauna nel territorio protetto. Tra divieti, richieste di autorizzazioni (10 euro per i residenti, 20 euro per i non residenti), precauzioni e misure da adottare, in sintesi ecco tutto quello che i cacciatori e detentori di armi sportive devono sapere per non commettere reati ambientali, senza incorrere in sanzioni penali e amministrative.
1) Il trasporto all’interno dei confini del parco di armi da caccia con regolare licenza e quello dei mezzi di cattura per finalità venatoria nei luoghi consentiti, quindi al di fuori dell’area naturale protetta, è possibile solo previa autorizzazione rilasciata dall’ente Parco direttamente all’interessato, tenuto a presentare domanda.
2) Il trasporto di armi sportive con regolare porto d’armi è consentito nel territorio del Parco solo se autorizzate dall’ente regionale e solo se le armi servono per le discipline del tiro, limitatamente ai trasferimenti necessari allo svolgimento delle attività di sportive di allenamento e gare nei siti dove la discipline sono consente.
3) Possono introdurre mezzi di cattura della fauna nel territorio del Parco solo i ricercatori che svolgono attività di ricerca scientifica per conto dell’ente Parco e solo gli operatori autorizzati al prelievo selettivo e/o controllo numerico del cinghiale o di altre specie individuate.
4) Per il trasporto di armi sono esenti dall’obbligo di richiedere l’autorizzazione all’ente Parco solo i corpi armati, limitatamente alle armi in dotazione previste dai rispettivi regolamenti militari; le forze di polizia, gli addetti alla polizia locale e i Guardiaparco della Regione Lazio.
All’interno del territorio naturale protetto, le operazioni di vigilanza e quelle anti-bracconaggio sono condotte dal servizio Guardiaparco che opera anche nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) assegnate. Il Regolamento per l’introduzione e il trasporto di armi e di qualsiasi mezzo distruttivo e/o di cattura della fauna nel territorio protetto è disponibile e liberamente scaricabile sul sito ufficiale www.parcobracciano.it insieme al fac-simile dall’istanza per la richiesta di autorizzazione all’introduzione di armi: può essere inoltrata all’ente di gestione del Parco Naturale Regionale Bracciano Martignano in Via Aurelio Saffi 4 /a – 00062 Bracciano (Roma).
