Esercizio del diritto di replica all’articolo pubblicato da Ecolago di Bracciano il giorno 17 luglio 2018 dal titolo “Corte dei Conti: Con sentenza 252/2018 nuova assoluzione per l’ex sindaco Giuliano Sala sulla vicenda del “cittadino” Cimaglia. “Nessuna censura può essere mossa al comportamento del sindaco Sala che risulta conforme ai canoni dell’agire istituzionale” a firma di Graziarosa Villani.

LE VITTORIE DI PIRRO dell’ex Sindaco Sala.

La “coperta difensiva” dell’ ex Sindaco Sala e degli altri soggetti coinvolti e/o condannati per le vicende riconducibili direttamente alla pratiche del “cittadino”  Cimaglia, via del Sassone, Piano di lottizzazione La Lobbra e del vigente PRG  si fa sempre più corta e striminzita: o lascia scoperta la testa o lascia scoperti i piedi.

Non è la prima volta che la giornalista interviene con enfasi e toni ridondanti a seguito di “sentenze di assoluzione” che riguardano l’ ex Sindaco Sala, senza individuarne correttamente i presupposti e le peculiarità.

L’ articolo, che ha più il taglio di un arringa accorata di un difensore, che un articolo di informazione giornalistica,  assembla una quantità tale di incongruenze, contraddizioni e  inesattezze che non avrebbe bisogno di risposta, ma la possibilità di replica mi dà modo di ricordare alla giornalista e ai cittadini che dall’ ottobre del 2009 ho ripetutamente dato la mia disponibilità al Sindaco Sala, come agli altri consiglieri che si sono susseguiti sino ad oggi, di un pubblico dibattito documenti alla mano, contraddittorio democratico che Sala ha sempre evitato.

Se lo ritiene la giornalista, che avevo già invitata in passato a contattarmi prima di scrivere articoli che contengono riferimenti alle mie vicende per essere informata magari di circostanze a lei sconosciute, può farsi promotrice di tale iniziativa.

L’esistenza del “conflitto di interessi”, ribadito dalla Corte dei Conti quale profilo imprescindibile per addivenire ad una sentenza di assoluzione, se da una parte “socchiude” una porta sull’ operato istituzionale dell’ ex Sindaco e dell’ Ex Segretario Generale, dall’altra apre una “voragine” sull’ intera azione amministrativa afferente la pratica edilizia 76/05 Cimaglia, su via del Sassone, sul Pdl La Lobbra, sul PRG vigente, nonché sull’attività di Vigilanza Regionale, già oggetto della sentenza Tribunale Penale di Civitavecchia n. 945/17 e n. 318/2017, delle quali si ripete non si rinviene traccia nella sentenza della Corte dei Conti n. 252/2018, né nell’articolo della giornalista.

Per quanto riguarda la posizione e i diritti del sottoscritto la sentenza non modifica nulla, anzi avvalora i presupposti per i quali i proprietari delle ville all’interno del piano di lottizzazione La Lobbra chiedono al riattivazione dell’art. 11 legge 241/90 del 2009 della cui sospensione non erano stati informati.

Se le opere di urbanizzazione primaria previste dal 1997 per garantire la viabilità di accesso e  allacciarealle viabilità e alle reti pubbliche la lottizzazione La Lobbra (e quelle a monte) devono essere realizzate a spese del Comune invece della parte privata nulla cambia.

Le opere erano previste su un tratto di strada privata, inagibile e non aventi tutte caratteristiche per essere considerata a uso pubblico.

Tali le opere non potevano essere realizzate, il permesso di costruire le opere di urbanizzazione n. 80/2003 non poteva essere rilasciato (rif. sentenza Tribunale Penale di Civitavecchia).

TUTTO QUESTO E’ INCONFUTABILE.

La giornalista, ex voce del Comune di Bracciano all’epoca della Giunta Sala, da una parte richiama le sentenze che hanno visto assolto l’ ex Sindaco Sala,il Segretario Signore,  l’ ing. Di Matteo e l’ Arch. Signore, dall’altra pubblica una incompleta e strumentale “selezione”delle motivazioni di quelle sentenze accompagnata da personalistiche, quanto errate, interpretazioni giuridiche, omettendo qualsiasi riferimento ad altre sentenze di “NON ASSULUZIONE” per il Sindaco Sala (sentenza Tribunale Penale di Civitavecchia n. 945/17) e si condanna l’ Ing. Luigi Di Matteo (sentenza Tribunale Penale di Civitavecchia n. 318/17)   direttamente connesse alla vicenda della pratica edilizia 76/05 e via del Sassone ed evidentemente, visto che non se ne fa menzione nella sentenza de quo non portate a conoscenza della Corte dei Conti dalla difesa di Sala.

La sentenza di appello della Corte dei Conti n. 252/18 esamina esclusivamente la “correttezza” dell’ operato di Sala e Signore sotto il profilo della corretta applicazione delle procedure amministrative seguite dall’ Amministrazione, delle Ordinanze n. 4 e 5 e della DGC 31/13, nonché del conferimento di incarico all’ Ing. Paolo Berdini senza, peraltro, entrare nel merito dei contenuti della “relazione” a firma del professionista incaricato, il resto sono pure congetture prive di riscontro formulate dal giornalista.

Ciò premesso, in merito al conferimento di incarico all’ Ing. Berdini, il giornalista non informa sul presupposto che il Giudicante pone alla base del percorso motivazionale seguito per ribaltare la sentenza di condanna di primo grado vale a dire l’esistenza di un “conflitto di interessi” in capo ai tecnici Ing. Luigi Di Matteo e Arch. Vanessa Signore come rappresentato dalla DGC n. 127/11.

L’esistenza del “conflitto di interessi” nella trattazione della pratica 76/05 e delle altre non riguardava solo il tecnici Ing. Luigi Di Matteo e l’ Arch. Signore nasceva principalmente, come evidenziato dalla Corte dei Conti, dal procedimento penale rgnr 2169/2009, quindi per analogia riguardava, anche gli altri soggetti coinvolti in tali procedimenti in primis iniziare l’ ex Segretario Generale e l’ex Sindaco Sala sin dal 09 settembre 2009 data nella quale la Procura di Civitavecchia aveva sottoposto a provvedimento di sequestro le pratiche Cimaglia, anche la pratica n. 76/05 togliendole dalla disponibilità materiale e giuridica dell’ Amministrazione comunale.

La circostanza è dimostrata dal fatto che né il Sindaco, né il Segretario Generale partecipano al seduta della delibera n. 127/11 per il conferimento di incarico all’ Ing. Berdini, dopo che il Sindaco, per come riportato nella Sentenza delle Corte dei Conti n. 252/18, lo aveva individuato.

L’esistenza del conflitto non avrebbe permesso all’ex  Sindaco Sala, all’ex  Segretario Generale e all’Ing. Di Matteo, almeno per il proseguo, di interferire con la pratiche Cimaglia e di avere “contatti” con l’ Ing. Berdini.

Il “conflitto di interessi” ha assunto, all’interno dell’intera azione amministrativa dell’ ex  Giunta Sala, un aspetto solo formale e assolutamente NON sostanziale come sarebbe dovuto essere.

Così NON è stato, ad iniziare dalla prima relazione dell’ Ing. Berdini che, contrariamente a quello che scrive la giornalista,è ritenuta  inconferente e non esaustiva dalla stessa Vigilanza Regionale.

A detta dello stesso Ing. Berdini il suo incarico riguardava le  richieste formulate dell’ Ufficio di Vigilanza, non interferiva con le attività di Vigilanza Regionale, NON ERA A CONOSCENZA dell’esistenza del “conflitto di interesse”, ma solo del sequestro delle pratiche operato il 09 settembre 2009, di non conoscere se via del Sassone fosse pubblica o privata, che la cessione della strada poteva avvenire anche con patto d’obbligo, nonchè di avere avuto rapporti, dall’ ex Sindaco Sala, dall’ ex Segretario Generale e dall’ ex Ing. Di Matteo con i quali aveva visto i documenti (sequestrati!!!!), e  ricevuto informazioni per svolgere il suo incarico.

Sempre a detta dell’Ing. Berdini era stato Di Matteo a consegnargli parte della documentazione afferente la pratica 76/05  esprimendo, nel contempo, valutazioni tecniche anche in merito alla documentazione da lui consegnata che, sebbene incompleta, era sufficiente allo scopo.

Il “conflitto di interessi” e il conseguente dovere di astensione (!!!!!) richiamato a presupposto della sentenza di  assoluzione dalla Corte dei Conto esisteva solo formalmente: nella sostanza era gli stessi soggetti “in conflitto”  a determinare l’esisto della relazione.

Chissa’ se i Giudici sono a conoscenza, oltre che di quello che appariva formalmente,  anche di quello che era avvenuto nella realtà con riferimento all’ esistenza del “conflitto di interessi”.

Potrà il giornalista smentirmi sul punto contattando ed informandosi direttamente dall’ Ing. Berdini.

Con riferimento alla DGC 115/2017, sempre a detta dell’ ing. Berdini, egli aveva sostenuto che era possibile e legittimo perseguire la strada della c.d. procedura concordata ex art. 11 legge 241/90, anzi riteneva che fosse la strada migliore per un coerente sviluppo del territorio comunale e che con l’art. 11 potevano essere raggiunte le medesime finalità di una convenzione.

Passando alla legittimità delle Ordinanze n. 4 e 5 e della DGC 31/13 non si riscontrano nella sentenza della Corte dei Conti e nell’articolo della giornalista riferimenti alla sentenza del Tribunale Penale di Civitavecchia n. 208/2018 che vede condannati i responsabili dell’ abuso ambientale ma le cui motivazioni sono anche assorbenti di ogni altra valutazione in merito alla legittimità dell’ operato dell’ ex Sindaco che aveva ordinato il “ripristino” della strada senza prima provvedere a bonificare l’area dai rifiuti e dalla opere abusive che erano presenti.

II reato e istantaneo a effetti permanenti e comunque la bonifica del maggio 2013 non è stata risolutiva nel rimuovere i residui vecchi riversati nel novembre 2012 le cui tracce sono rimaste nella fossa. La bonifica ha eliminate solamente le conseguenze dell’ultimo sversamento avvenuto il 19.4.2013.II danno ambientale si e quindi creato”

Di tale sentenza non si rinviene traccia né nella sentenza della Corte di Conti n. 252/2018 né nell’articolo della giornalista.

Si prende atto che diversamente da come indicato dalla difesa dell’ imputato Sala e motivato in sentenza in merito al posizionamento di corrugati e una grata di raccolta che non possono considerarsi opere di urbanizzazione, gli agenti della Polizia Locale e l’ Ing. Di Matteo nella relazione di sopralluogo su via del Sassone del 23 gennaio 2013 per accertare i lavori di cui alle Ordinanza 5 e la DGC n. 31/2013  accertavano che tali opere non riguardavano il semplice posizionamento di un corrugato ma erano da ricondurre: “…….posa in opera del primo tratto del tubo corrugato per l’intubamento di una parte della cunetta di scolo delle acque meteoriche, sopra il tubo corrugato risultava effettuato un getto di calcestruzzo con allettata rete elettrosaldata e risultava eseguita la predisposizione per n. 1 pozzetto per la raccolta delle acque bianche. Non risultava ancora posizionato il lapillo ed il misto cementato”.

L’ esecuzione di tali lavori di “intubamento” della cunetta con gettata di calcestruzzo su rete elettrosaldata, di fatto modificavano la viabilità e allargavano la sede stradale di quel tratto di via del Sassone di oltre un metro come risulta dalle verbali dei Carabinieri di Bracciano del 18 aprile 2013 e del 31 marzo 2014 del Nucleo Edilizio di PG presso la Procura di Civitavecchia e dalla Polizia Locale di Bracciano, nonchè dalle foto dei luoghi dell’epoca.

Tali circostanze in merito all’allargamento venivano confermate dall’ Agente di P.G. e della Polizia Locale che avevano effettuato il sopralluogo del 31 marzo 2018, nell‘udienza del 2017 e successivamente ribadite nell’udienza del 10 luglio 2018 del processo rgnr 5868/14 che vede imputato l’ ex Sindaco Sala per reati ambientali commessi per non avere rimosso e bonificato l’area dall’ abbandono di rifiuti relativi al verbale di sequestro della Polizia Locale n. 33/2013, lo stesso tratto di strada oggetto delle Ordinanze 5 e della DGC n. 31/2013 e nella quale erano state ordinati ed eseguiti i lavori di “ripristino” senza prima procedere alla bonifica dell’ area dai rifiuti sversati (rif. sentenza Tribunale di Penale di Civitavecchia n. 208/2018)

In merito alla sentenza n. 365/2017 e alla legittimità del Piano di lottizzazione Lobbra, come ampiamente motivato nella sentenza dal GIP in relazione al nuovo capo di imputazione formulato in udienza dal P.M. a seguito dell’ incidente probatorio per il quale gli imputati hanno rifiutato il contraddittorio,  il P.M. ha provveduto ad aprire il nuovo fascicolo rgnr 1289/18 per ipotesi di reato di lottizzazione abusiva nei confronti del lottizzatore e dell’ Ing. Di Matteo per difformità del piano rispetto al PRG…….altro che legittimità della lottizzazione.

Due parole sulla sentenza Tribunale Penale di Civitavecchia n. 318/17 direttamente connessa alla proprietà di via del Sassone della quale nella sentenza della Corte dei Conti n. 252/2018 e nell’articolo della giornalista non si trova riscontro.

Il Tribunale condannava l’ Ing. Luigi Di Matteo  per aver falsamente rappresentato alla Vigilanza Regionale al TAR Lazio che i tratti a monte e a valle di via del Sassone erano di proprietà pubblica quando in realtà erano di proprietà privata e che detti tratti di strada non risultavano essere allargati nonostante le previsioni del PRG.

Per concludere un richiamo alla conclusione del procedimento rgnr 2169/2009 da cui traeva origine il “conflitto di interesse”, nonché all’asserita classificazione dell’ area F2, vale a dire alle motivazioni della sentenza del Tribunale Penale di Civitavecchia n. 945/2017 di NON assoluzione per l’ Sala  e gli altri imputati(anche di questa sentenza nessuna traccia nell’articolo), “l’ istruttoria dibattimentale ha accertato oltre ogni ragionevole dubbio l’ integrazione delle fattispecie penali di cui e processo” ……

un piano volumetrico con la previsione di un ampliamento della sede stradale di Via del Sassone di proprietà della stessa parte offesa oltre all’ assunzione di un obbligo formale in ordine alla rinuncia di tutte le vertenze legali relative e finalizzate ad ogni azione per danni. Tali azioni erano state supportate da parte degli imputati dalla circostanza che era in corso di approvazione una variante al P.R.G. del Comune di Bracciano che cosi come determinate avrebbe causato nei conforti del Cimaglia Arturo l’ impossibilità del rilascio dei titoli autorizzativi stante la diversa disciplina urbanistica della zona interessata così causando un sicuro pregiudizio anche dal punto di vista economico/patrimoniale nei confronti della parte offesa Cimaglia Arturo….”

Bracciano, 19 luglio 2018                            

Dott. Arturo CImaglia

Di Graziarosa Villani

Giornalista professionista, Laureata in Scienze Politiche (Indirizzo Politico-Internazionale) con una tesi in Diritto internazionale dal titolo "Successione tra Stati nei Trattati" (relatore Luigi Ferrari Bravo) con particolare riferimento alla riunificazione delle due Germanie. Ha scritto per oltre 20 anni per Il Messaggero. E' stata inoltre collaboratrice di Ansa, Il Tempo, Corriere di Civitavecchia, L'Espresso, D La Repubblica delle Donne, Liberazione, Avvenimenti. Ha diretto La Voce del Lago. Direttrice di Gente di Bracciano e dell'Ortica del Venerdì Settimanale, autrice di Laureato in Onestà (coautore Francesco Leonardis) e de La Notte delle Cinque Lune, Il processo al Conte Everso dell'Anguillara (coautore Biagio Minnucci), presidente dell'Associazione Culturale Sabate, del Comitato per la Difesa del Bacino Lacuale Bracciano-Martignano, vicepresidente del Comitato Pendolari Fl3 Lago di Bracciano.