Piano Regolatore Generale di Anguillara. Con una sentenza pubblicata oggi il Consiglio di Stato pone un punto fermo nella querelle che da anni contrappone il Comune di Anguillara e la Regione Lazio e sentenzia in chiare note che l’amministrazione pentastellata (?) se davvero avesse voluto non dare seguito a quanto disposto nella variante generale del 2006 del Prg non avrebbe dovuto produrre un nuovo strumento urbanistico ma revocare semmai la variante. Una vicenda annosa, vissuta tra cavilli burocratici, proclami e patemi, specie per i tanti che hanno pagato l’Imu per i terreni indicati come edificabili con la variante del 2006, che segna un’altra debacle per la giunta.

“Ne consegue, per quanto qui di interesse, – si legge in Sentenza – che dall’atto con cui il Comune dichiari di adottare il nuovo progetto di variante urbanistica senza, tuttavia, né rispettare le previsioni della legge da un punto di vista sia procedimentale sia contenutistico (questione, questa, passata in giudicato, stante l’assenza di impugnazione comunale sul punto), né in alcun modo manifestare espressamente l’intenzione di revocare precedenti decisioni, non può trarsi l’implicita volontà di privare di efficacia pregresse deliberazioni formalmente assunte.

Invero, la revoca della deliberazione di adozione della variante generale consegue esclusivamente:

– o alla legittima adozione di una nuova variante generale, giacché la disciplina della stessa materia (la pianificazione del territorio comunale) non può che trovare un’unica sedes materiae;

– o all’espressa e formale manifestazione della volontà consiliare, esternata con una apposita deliberazione, emanata prima dell’esercizio del potere della Regione ed a questa tempestivamente comunicata, di voler privare di efficacia la precedente deliberazione di adozione della variante generale.

Si osserva, in proposito, che mentre con la prima evenienza il Comune sostanzialmente determina l’inizio di un nuovo procedimento pianificatorio, nella seconda, al contrario, il Comune chiude il procedimento a suo tempo iniziato con la deliberazione revocata.

Orbene, nel caso di specie non si è verificata né l’una, né l’altra ipotesi: la deliberazione n. 28, infatti, da un lato non presenta i requisiti per poter essere qualificata quale atto di adozione di una variante urbanistica, dall’altro non manifesta espressamente l’intenzione di privare d’efficacia le pregresse deliberazioni consiliari del 2006 e 2013.

In sostanza, la volontà pianificatoria del Comune, per avere rilievo giuridico anche solo puramente “negativo-soprassessorio” (così il T.a.r.), si sarebbe dovuta manifestare nelle forme di legge: la materia urbanistica, invero, non ammette né può ammettere, per le imprescindibili esigenze di certezza, formalità e stabilità che la connotano, manifestazioni implicite del potere, né può comportare opinabili e complesse attività di interpretazione sul se una delibera sia o meno ancora efficace.

In materia urbanistica, in definitiva, la volontà amministrativa rileva solo e nei limiti in cui è esplicitamente dichiarata nelle forme all’uopo previste dalla legge.

Di converso, l’Amministrazione regionale non poteva che procedere come è avvenuto: il dovere di concludere il procedimento e l’inconferenza e, comunque, l’incompletezza delle contro-deduzioni comunali, invero, evidenziano la legittimità dei contestati atti regionali.

  1. 6. Le argomentazioni che precedono comportano che va respinto l’appello incidentale del Comune: la delibera n. 28, infatti, non aveva né poteva avere alcuna “portata dispositiva” implicita di revoca delle precedenti delibere consiliari del 2006 e 2013.
  2. Quanto, infine, al motivo di appello incidentale con cui i signori De Battistis hanno contestato la sentenza del T.a.r per la scelta di annullare la delibera del consiglio comunale n. 28 anziché dichiararla radicalmente nulla per difetto degli elementi essenziali, il Collegio rileva – in disparte ogni considerazione in rito – che l’istituto della nullità dell’atto amministrativo è riferito alle situazioni abnormi previste dall’art. 21 septiesdella legge n. 241 del 1990, in cui difetta ab imisil contenuto minimo che deve necessariamente connotare la spendita del potere: nel caso di specie, invece, si è in presenza di una deliberazione che, seppur in maniera per più profili (gravemente) irrispettosa delle previsioni legislative, si iscrive comunque nell’alveo dei provvedimenti di esercizio della potestà urbanistica.
  3. Per le ragioni che precedono, vanno accolti l’appello della Regione Lazio e, in parte, l’appello incidentale dei signori Guido De Battistis e Paola De Battistis, mentre va respinto l’appello incidentale del Comune di AnguillaraSabazia: per l’effetto, in parziale riforma dell’impugnata sentenza, va respinto il ricorso di primo grado del Comune.

Il regolamento delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, segue la soccombenza.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello n. 1931 del 2019, come in epigrafe proposto, dispone come segue:

– accoglie l’appello svolto dalla Regione Lazio e, in parte, l’appello incidentale svolto dai signori Guido De Battistis e Paola De Battistis e per l’effetto, in parziale riforma dell’impugnata sentenza, rigetta il ricorso svolto in primo grado dal Comune di Anguillara Sabazia;

– rigetta, per il resto, l’appello incidentale svolto dai signori Guido De Battistis e Paola De Battistis;

– rigetta l’appello incidentale svolto dal Comune di Anguillara Sabazia”.

Di Graziarosa Villani

Giornalista professionista, Laureata in Scienze Politiche (Indirizzo Politico-Internazionale) con una tesi in Diritto internazionale dal titolo "Successione tra Stati nei Trattati" (relatore Luigi Ferrari Bravo) con particolare riferimento alla riunificazione delle due Germanie. Ha scritto per oltre 20 anni per Il Messaggero. E' stata inoltre collaboratrice di Ansa, Il Tempo, Corriere di Civitavecchia, L'Espresso, D La Repubblica delle Donne, Liberazione, Avvenimenti. Ha diretto La Voce del Lago. Direttrice di Gente di Bracciano e dell'Ortica del Venerdì Settimanale, autrice di Laureato in Onestà (coautore Francesco Leonardis) e de La Notte delle Cinque Lune, Il processo al Conte Everso dell'Anguillara (coautore Biagio Minnucci), presidente dell'Associazione Culturale Sabate, del Comitato per la Difesa del Bacino Lacuale Bracciano-Martignano, vicepresidente del Comitato Pendolari Fl3 Lago di Bracciano.